tutte LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SULLE AGEVOLAZIONI statali
In questa sezione del sito è riportata una lista di FAQ.
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Le agevolazioni fiscali (ecobonus, super ecobonus e sismabonus) per i lavori in condominio sono valide per le spese sostenute fino 31 dicembre 2023 per ottener il 90%. Nel 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65%.
Gli interventi condominiali che danno diritto al maxi incentivo previsto dal Decreto Rilancio sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di:
• 40.000 € per unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari
• 30.000 € per unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità immobiliari.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione spetta per una spesa massima di:
• 20.000 € per unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari
• 15.000 € per unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità immobiliari.
c) tutti gli interventi antisismici previsti dall’attuale sismabonus per le zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
La maxi detrazione si applica anche all’installazione di:
• impianti solari fotovoltaici per una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b) e c). Inoltre, per ottenere la maxi detrazione, occorre cedere in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito e non percepire altri incentivi pubblici. Il limite di spesa scende a 1.600 € per ogni kWp in caso di nuove costruzioni o riqualificazione profonde.
• sistemi di accumulo per una spesa massima di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b) e c);
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b).
In generale la detrazione del 90% si applica a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ecoBonus) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al punto a), b).
Gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per gli immobili in classe A3 è sufficiente il salto di una sola classe.
In questo caso saranno applicate le detrazioni ordinarie con i massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento con eventuale cessione del credito o sconto diretto in fattura.
Il credito d’imposta denominato “Superbonus” può essere richiesto da:
a) condomìni;
b) persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) istituti autonomi case popolari (IACP);
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
e) associazioni no profit e organizzazioni di volontariato;
f) associazioni e società sportive dilettantistiche (per interventi limitati al rifacimento degli immobili/spogliatoi).
• Per le persone fisiche la detrazione fiscale è prevista per un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
• Sono escluse dall’incentivo le abitazioni di lusso come abitazioni di tipo signorile (classe A/1), abitazioni in ville (classe A/8) e castelli e palazzi di eminente pregio storico o artistico (classe A/9).
- Gli interventi di efficienza energetica (cappotto, facciata ventilata, sostituzione impianto termico ecc…)
- Le spese per le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (es. ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci, balconi, pluviali, etc.)
- Le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica, per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità
- Le spese di smaltimento o bonifica di impianti di climatizzazione invernale esistenti
- Le spese per impianto fotovoltaico e colonnina ricarica auto
I soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2025, le spese per gli interventi previsti dal Decreto Rilancio possono optare, alternativamente:
a) per l’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi
b) per uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto
c) per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Oltre agli interventi che beneficiano della maxi detrazione “Superbonus” è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito anche per i seguenti interventi:
• recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione edilizia);
• interventi di efficienza energetica (ecoBonus);
• adozione di misure antisismiche (sismaBonus);
• recupero della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
• installazione di impianti fotovoltaici;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
• il condòmino in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, deve comunicare all’amministratore i dati dell’avvenuta cessione, l’accettazione della detrazione e i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale o la P.IVA propri e dello stesso cessionario;
• l’amministratore del condominio deve:
– comunicare anno per anno (entro il 28 febbraio) all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della detrazione, i dati e la sua accettazione della detrazione, nonché l’importo della stessa, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
– consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia;
• l’Agenzia delle Entrate:
– rende visibile nel “Cassetto fiscale” dell’interessato la detrazione attribuitagli e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione (con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”);
– rende visibili nel “Cassetto fiscale” del cedente l’accettazione della detrazione da parte dell’interessato.
• l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. L’attestato deve essere redatto prima e dopo l’esecuzione degli interventi da un tecnico esterno e conservato dal contribuente. L’attestato APE per edifici con più unità immobiliari sono detti «convenzionali» e viene calcolato come «media ponderata» dell’APE di ogni unità immobiliare
• l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
• l’attestazione di congruità dei costi dei lavori eseguiti rispetto ai listini di riferimento (prezziari regionali/provinciali ovvero prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile)
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del “Decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.